(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5
                        del 20 gennaio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Autonomia organizzativa
    1.  Il consiglio regionale esercita, per i propri uffici e per il
personale  ad  essi  addetto,  i  poteri  di  autonomia organizzativa
stabiliti dall'Art. 9 dello Statuto.
    2.  Ai fini del comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio ha
la facolta' di assumere i conseguenti atti, sentite le rappresentanze
sindacali  e  la  rappresentanza  sindacale  unitaria (RSU), e previa
intesa con la giunta regionale.
    3.  Fermo  restando  il  principio  del  ruolo  unico regionale e
dell'unicita'  della  contrattazione con le rappresentanze sindacali,
l'ufficio  di  presidenza, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 2,
puo'  assumere indirizzi nei confronti della delegazione trattante di
parte  pubblica relativi all'applicazione degli istituti contrattuali
in  funzione  delle  specifiche  esigenze organizzative del consiglio
regionale.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 17 gennaio 2003
                               MARTINI

La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 14 gennaio 2003.