(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 20 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autonomia organizzativa 1. Il consiglio regionale esercita, per i propri uffici e per il personale ad essi addetto, i poteri di autonomia organizzativa stabiliti dall'Art. 9 dello Statuto. 2. Ai fini del comma 1, l'ufficio di presidenza del consiglio ha la facolta' di assumere i conseguenti atti, sentite le rappresentanze sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), e previa intesa con la giunta regionale. 3. Fermo restando il principio del ruolo unico regionale e dell'unicita' della contrattazione con le rappresentanze sindacali, l'ufficio di presidenza, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 2, puo' assumere indirizzi nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica relativi all'applicazione degli istituti contrattuali in funzione delle specifiche esigenze organizzative del consiglio regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 gennaio 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2003.